Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1990, n. 7

ADEGUAMENTO DELLE CABINE ELETTORALI ALLE NECESSITA' DEI CITTADINI DISABILI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 5 febbraio 1990

Art. 4
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1990, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d' investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione di cui alla voce n 10 dell'Elenco n. 5 annesso alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989 e pluriennale 1989- 1991, come modificato dalla LR 8 settembre 1989, n. 35 di assestamento del bilancio per lo stesso esercizio e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1990 o della legge di variazione al bilancio per lo stesso esercizio.

Espandi Indice