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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 11

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEL POPOLO RUMENO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna contribuisce alle prime attività di soccorso a favore delle popolazioni rumene e alla collaborazione tecnica come specificato nei commi successivi. A tal fine è stanziato un fondo di Lire 700 milioni.
2. Gli interventi regionali sono preordinati:
a) all'acquisto e/ o alla fornitura di beni e servizi ded all'erogazione di sussidi a favore delle popolazioni;
b) alla collaborazione nel campo dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, sia attraverso interventi diretti sul territorio della Repubblica di Romania, sia tramite la messa a disposizione di servizi di trasporto e sanitari per i feriti e per il personale necessario al loro accompagnamento;
c) alla collaborazione per il ripristino di opere strutturali di carattere pubblico.
3. Le iniziative di intervento sono definite in base ad intese e programmi da attuarsi in raccordo con i competenti organi dell'amministrazione statale ed in collaborazione con gli enti istituzionali operanti nel settore dell'assistenza e beneficenza.
4. La Regione promuove il coordinamento delle iniziative di solidarietà da parte degli Enti locali del territorio regionale.

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