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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 11

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEL POPOLO RUMENO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Art. 2
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni ed anche in deroga alle vigenti norme di contabilità, le somme per gli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente in ordine alle iniziative in corso o in programma ed in ordine ai criteri adottati o da adottare per i provvedimenti di erogazione della somma stanziata con la presente legge.

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