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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 11

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEL POPOLO RUMENO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Art. 3
1. Agli interventi previsti dalla presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1990, che verranno dotati della somma complessiva di Lire 700.000.000, mediante la riduzione di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo 85100 del bilancio relativo al medesimo esercizio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, a norma di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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