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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 11

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEL POPOLO RUMENO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna contribuisce alle prime attività di soccorso a favore delle popolazioni rumene e alla collaborazione tecnica come specificato nei commi successivi. A tal fine è stanziato un fondo di Lire 700 milioni.
2. Gli interventi regionali sono preordinati:
a) all'acquisto e/ o alla fornitura di beni e servizi ded all'erogazione di sussidi a favore delle popolazioni;
b) alla collaborazione nel campo dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, sia attraverso interventi diretti sul territorio della Repubblica di Romania, sia tramite la messa a disposizione di servizi di trasporto e sanitari per i feriti e per il personale necessario al loro accompagnamento;
c) alla collaborazione per il ripristino di opere strutturali di carattere pubblico.
3. Le iniziative di intervento sono definite in base ad intese e programmi da attuarsi in raccordo con i competenti organi dell'amministrazione statale ed in collaborazione con gli enti istituzionali operanti nel settore dell'assistenza e beneficenza.
4. La Regione promuove il coordinamento delle iniziative di solidarietà da parte degli Enti locali del territorio regionale.
Art. 2
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni ed anche in deroga alle vigenti norme di contabilità, le somme per gli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente in ordine alle iniziative in corso o in programma ed in ordine ai criteri adottati o da adottare per i provvedimenti di erogazione della somma stanziata con la presente legge.
Art. 3
1. Agli interventi previsti dalla presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1990, che verranno dotati della somma complessiva di Lire 700.000.000, mediante la riduzione di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo 85100 del bilancio relativo al medesimo esercizio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, a norma di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 21 febbraio 1990


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