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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Art. 3
Destinatari
1. Sono destinatari della presente legge:
a) i cittadini di orgine emiliano - romagnola, per nascita o per residenza, emigrati per ragioni di lavoro in uno stato straniero;
b) i cittadini che dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per ragioni di lavoro, non inferiore a due anni, acquistino o riacquistino la residenza in un comune della regione;
c) gli stranieri o gli apolidi che dimorano in un comune della regione salvo quanto previsto dalle norme della Comunità economica europea a favore dei cittadini di Stati membri che risiedono in Italia per ragioni di lavoro o di studio.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono estesi ai familiari delle persone di cui al primo comma.
3. I cittadini di cui alla lett. a) del primo comma, residenti all'estero fruiscono degli interventi e delle attività promozionali, contemplati dalla presente legge, indipendentemente dal periodo di permanenza nello Stato d'immigrazione.
4. La permanenza all'estero dei cittadini di cui alla lett b) del primo comma deve risultare da cerficiazione di autorità consolari o da documenti equipollenti di autorità dello Stato straniero abilitate a rilasciare dichiarazioni facenti pubblica fede o da dichirazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno " Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione delle firme".
5. Ai fini del computo del periodo di permanenza all'estero, viene considerato anno intero il periodo superiore a sei mesi.
6. Dal requisito della permanenza di due anni all'estero si prescinde qualora i cittadini rientrino a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti o per il verificarsi di eventi socio - politici tali da determinare un durevole pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, attestati dall'autorità competente.
7. Trascorsi tre anni dal rientro, i cittaini non sono più ammessi a fruire degli interventi previsti dalla presente legge.
8. Non rientrano nelle categorie di cui alla lett. c) del primo comma i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.

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