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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione anche in attuazione della Legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno " Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine" concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati, gli immigrati e i loro familiari.
2. A tal fine, La regione prevede:
a) la promozione o lo svolgimento di iniziative ed attività volte a conservare e rinsaldare, nelle persone contemplate nel comma precedente, i legami con la cultura d' origine;
b) interventi volti ad agevolare il rientro degli emigrati, il loro inserimento o il reinserimento sociale e produttivo nel contesto socio - economico della regione;
c) interventi a favore degli stranieri o degli apolidi immigrati nella regione, allo scopo di agevolarne l'inserimento sociale, il riconoscimento dell'identità culturale e religiosa e la promozione dei diritti al lavoro, alla formazione professionale, alle prestazioni assistenziali e sanitarie, alla casa, onde rendere effettiva la pari dignità sociale e l'uguaglianza con i cittadini italiani;
d) la presentazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri di proposte di intervento a norma di quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno " Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo".
3. La Regione, inoltre, promuove e favorisce l'attività di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni avanti sede in Emilia - Romagna o all'estero, che operino con continuità a favore dei soggetti contemplati nel primo comma, secondo le finalità della presente legge.
Art. 2
Compiti della regione
1. Al fine di qualificare e razionalizzare le proprie politiche in materia di emigrazione e immigrazione, per realizzare in modo organico le finalità previste dalla presente legge, la Regione, sentita la Consulta per l'emigrazione e l'immigrazione, approva, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, il programma intersettoriale degli interventi.
2. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti per realizzare il programma ed in particolare attua:
a) interventi di promozione culturale e professionale nonchè di informazione dei soggetti interessati;
b) interventi in sostegno delle attività di enti, associazioni ed altri organismi in favore dei soggetti destinatari della presente legge;
c) interventi di promozione di studi storici ed economico - sociali sul fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione.
3. La Giunta regionale riferisce periodicamente, e comunque almeno una volta ogni due anni, al Consiglio sullo stato di attuazione del programma.
4. Qualora per il raggiungimento delle finalità della presente legge occorra promuovere attività di competenza dei Comuni o di altri Enti locali, ovvero procedere congiuntamente con altre Regioni, con Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici, con organismi internazionali, con istituzioni pubbliche e private, la Giunta regionale provvede a realizzare gli opportuni accordi.
5. Per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della presente legge sono attivati dalla Giunta regionale i gruppi di lavoro previsti dall'art. 13 della LR 18 agosto 1984, n. 44 " Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
Destinatari
1. Sono destinatari della presente legge:
a) i cittadini di orgine emiliano - romagnola, per nascita o per residenza, emigrati per ragioni di lavoro in uno stato straniero;
b) i cittadini che dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per ragioni di lavoro, non inferiore a due anni, acquistino o riacquistino la residenza in un comune della regione;
c) gli stranieri o gli apolidi che dimorano in un comune della regione salvo quanto previsto dalle norme della Comunità economica europea a favore dei cittadini di Stati membri che risiedono in Italia per ragioni di lavoro o di studio.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono estesi ai familiari delle persone di cui al primo comma.
3. I cittadini di cui alla lett. a) del primo comma, residenti all'estero fruiscono degli interventi e delle attività promozionali, contemplati dalla presente legge, indipendentemente dal periodo di permanenza nello Stato d'immigrazione.
4. La permanenza all'estero dei cittadini di cui alla lett b) del primo comma deve risultare da cerficiazione di autorità consolari o da documenti equipollenti di autorità dello Stato straniero abilitate a rilasciare dichiarazioni facenti pubblica fede o da dichirazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno " Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione delle firme".
5. Ai fini del computo del periodo di permanenza all'estero, viene considerato anno intero il periodo superiore a sei mesi.
6. Dal requisito della permanenza di due anni all'estero si prescinde qualora i cittadini rientrino a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti o per il verificarsi di eventi socio - politici tali da determinare un durevole pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, attestati dall'autorità competente.
7. Trascorsi tre anni dal rientro, i cittaini non sono più ammessi a fruire degli interventi previsti dalla presente legge.
8. Non rientrano nelle categorie di cui alla lett. c) del primo comma i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.

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