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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno,

L.R. 8 agosto 2001 n.24,

L.R. 13 novembre 2001 n.38

Art. 28
Regime transitorio della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Fino a quando non è costituita la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui al Titolo III, continua a svolgere le proprie funzioni la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione costituita ai sensi della L.R. 21 novembre 1974, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, integrata da otto lavoratori stranieri extracomunitari, designati dalle comunità maggiormente rappresentative esistenti nel territorio regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione.

Note del Redattore:

Vedi ora la lettera e) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno che fa

riferimento ai `venti rappresentanti degli emiliano-

romagnoli residenti stabilmente all'estero '.

Pertanto questo comma 3 è da intendersi nel senso che per

i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai

loro familiari, la Consulta si riunisce con esclusione dei `

venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli residenti

stabilmente all'estero '.

(Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da

giovani) della L.R. 10 settembre 1987, n. 29 recante "

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione" sono incluse

le iniziative delle cooperative, delle forme associative e

delle imprese costituite in tutto o in parte da giovani

emigrati emiliano-romagnoli e/o da immigrati extracomunitari.

Vedi ora la lettera f) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno che fa

riferimento ai ` venti immigrati ... in rappresentanza delle

associazioni esistenti in Emilia - Romagna e delle maggiori

etnie ... '.

Pertanto questo comma 4 è da intendersi nel senso che per

i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la

Consulta si riunisce con esclusione dei ` venti immigrati

... '.

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