LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15
PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990
Art. 14
Coordinamento operativo nello svolgimento dei " progetti - obiettivo" e delle " azioni programmate"
1. Al coordinamento di " progetti - obiettivo" e di " azioni programmate" pusere preposto, a livello regionale, un responsabile tecnico, scelto tra i dirigenti regionali o tra i dirigenti del ruolo nominativo sanitario regionale, incaricati di coadiuvare le Unità sanitarie locali nella predisposizione dei provvedimenti attuativi e nella realizzazione degli stessi.
2. Spetta in particolare al responsabile tecnico la rilevazione periodica del grado di aggiornamento dei singoli obiettivi e dell'impiego delle risorse assegnate.
3. Per i progetti ai quali risulti preposto un responsabile tecnico regionale, le Unità sanitarie locali individuano il corrispondente responsabile locale.