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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 17
Finanziamenti di parte corrente a destinazione vincolata
1. Alla dotazione del fondo di parte corrente vincolata destinata al finanziamento dei programmi previsti dalla presente legge concorrono:
- le assegnazioni del Fondo sanitario nazionale previste dall'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1985, n. 595 Sito esterno;
- la quota che il Consiglio regionale destina ai medesimi scopi in sede di approvazione della legge di bilancio, tratta sulle assegnazioni disposte a favore della Regione Emilia - Romagna sul Fondo sanitario nazionale;
- le risorse di provenienza diversa da quella del Fondo sanitario stesso, ivi comprese quelle di competenza delle Regioni e degli Enti locali, destinate al finanziamento dei progetti - obiettivo ai sensi del sesto comma del citato articolo 2 della Legge 23 ottobre 1985, n. 595 Sito esterno.
2. Alla ripartizione del suddetto fondo globale fra i diversi programmi provvede il Consiglio regionale in sede di approvazione della deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 16 (Finanziamento degli interventi previsti dal Piano sanitario regionale).

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