Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 12/05/1988 | ||
2. | 12/05/1988 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/03/1990
LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 16
DISCIPLINA DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI L'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990
Art. 1
Ammontare del compenso
1. Il compenso erogato ai componenti del Comitato e delle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo è stabilito in Lire 70.000 al lordo delle ritenute di legge.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere riconosciuto una volta al giorno, anche in caso che siano tenute più sedute nella stessa giornata. Ai membri supplenti esso è dovuto solo nel caso di partecipazione alle sedute su convocazione disposta ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della LR 28 agosto 1973, n. 31.
3. L'indennità mensile lorda attribuita al Presidente del Comitato regionale e delle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo è stabilito in Lire 400.000.