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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale12/05/1988
2. Testo Coordinato12/05/1988

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/03/1990

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 16

DISCIPLINA DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI L'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 1
Ammontare del compenso
1. Il compenso erogato ai componenti del Comitato e delle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo è stabilito in Lire 70.000 al lordo delle ritenute di legge.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere riconosciuto una volta al giorno, anche in caso che siano tenute più sedute nella stessa giornata. Ai membri supplenti esso è dovuto solo nel caso di partecipazione alle sedute su convocazione disposta ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della LR 28 agosto 1973, n. 31.
3. L'indennità mensile lorda attribuita al Presidente del Comitato regionale e delle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo è stabilito in Lire 400.000.

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