LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 17
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione , ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
La L.R. 26 agosto del 1974, n. 46, già modificata dalla L.R. 14 gennaio 1980, n. 3, è stata abrogata dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29.