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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1990, n. 21

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' INFORMATICA A PARTECIPAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 19 marzo 1990

Art. 2
Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale è in particolare autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto, una volta preso atto che da questi ultimi siano stabilite le seguenti modalità:
a) il capitale della costruenda società deve essere inizialmente fissato in Lire 2.500.000.000 e sottoscritto dalla Regione Emilia - Romagna per una quota pari al 40%, dalla Finsiel SpA per una quota pari al 40% e della Lega Program SpA per una quota pari al 20%;
b) ai sensi dell'art. 2458 cc, alla Regione deve essere riservata la nomina di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione della società proporzionale alla partecipazione azionaria e di un numero di componenti del Collegio sindacale equivalente alla maggioranza dei membri effettivi, nonchè di un membro supplente;
c) il Presidente deve essere scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione nominati dalla Regione, mentre l'amministratore delegato sarà scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione designati dalla Finsiel SpA;
d) la società - in conseguenza dei provvedimenti che, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della LR 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), saranno adottati in merito all'assetto dell'Azienda regionale per il Centro elettronico - dovrà assumere il personale, in servizio presso l'Azienda medesima alla data di soppressione dell'Azienda stessa, che avrà optato per tale assunzione, garantendo, in ogni caso, un trattamento economico non inferiore a quello spettante al momento dell'assunzione.
2. Il Presidente è autorizzato altresì a sottoscrivere patti parasociali che consentano l'ingresso di nuovi soci una volta verificata la possibilità di cui al secondo comma dell'art. 1

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