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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1990, n. 21

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' INFORMATICA A PARTECIPAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 19 marzo 1990

Art. 6
Copertura finanziaria
1. All'onere di Lire 1.000.000.000 derivante dalla sottoscrizione del capitale sociale, a norma di quanto disposto alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2, la Regione Emilia - Romagna fa fronte cpn i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d' investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 4 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1990 e con l'istituzione di un apposito capitolo collocato nell'ambito della Parte 1a, Sezione dipartimentale 2a, Settore 04, Programma 01, Rubrica 1a della parte spesa del bilancio regionale.
2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, nell'ambito dei programmo previsti dall'art. 13 della LR 26 luglio 1988, n. 30, con le modalità di finanziamento previste dall'art. 18 della LR 26 luglio 1988, n. 30, nel rispetto alle specificazioni di spesa di cui all'art. 26 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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