LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 23
ISTITUZIONE, MODIFICAZIONE E SOPPRESSIONE DI SERVIZI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 26 marzo 1990
Art. 5
1. I posti di responsabile di Servizio relativi alle strutture organizzative costituite con la presente legge trovano capienza nella dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale così come fissata dall'art. 38 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, recante modifiche all'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44.