Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1990, n. 28

DISCIPLINA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE IN EMILIA-ROMAGNA

Art. 3

(Prima modificato comma 6 da art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20, poi aggiunto comma 5 bis e abrogato comma 6 da art. 3 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Vincolo definitivo
1. I Comuni, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 217 del 1983 Sito esterno, provvedono entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistica delle strutture ricettive riferita in particolare a quelle esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, tenuto conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale.
2. In dette varianti debbono essere disciplinati i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di cui al comma 4.
3. Fino alla data di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici, adottate dai singoli Comuni ai sensi del comma 1, permane il vincolo provvisorio di cui all'art. 2 il quale però non può avere una durata superiore ai sette anni.
4. Dalla data di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici di cui al comma 3, le strutture ricettive di cui all'art. 8 della Legge n. 217 del 1983 Sito esterno destinate ad insediamenti turistico-ricettivi, sono vincolate a tempo indeterminato alla specifica destinazione d'uso.
5. Il vincolo può essere rimosso quando sia dimostrata la non convenienza economica di gestione dell'azienda ricettiva con le modalità previste dal comma 2.
5 bis. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, approva i criteri per stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero.
6. abrogato.
7. Le trasformazioni delle aziende ricettive in pertinenza o servizi di altre aziende ricettive a seguito della rimozione del vincolo provvisorio o definitivo, non sono soggette al contributo di cui alla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, concernente norme per l'edificabilità dei suoli, in quanto non costituenti trasformazioni essenziali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 46 del 1988.

Espandi Indice