Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 29

ACQUISTO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A SEDE DEGLI ORGANI E SERVIZI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL POLO FIERA DISTRICT DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione è autorizzata ad acquistare dalla Società Finanziaria Fiere di Bologna un' area, con sovrastanti fabbricati ad uso magazzino, in Bologna, Via Piana n. 59, individuata dal tipo di frazionamento in corso di approvazione con parte dei mappali 36 - 118 - 195 - 196 del foglio 124, NCT del Comune di Bologna con un'estensione fondiaria di mq 3.370, e una possibilità edificatoria in base al vigente PRG pari a mq 2.359 di superficie utile ad uso direzionale, nonché un reliquato di terreno di mq 1.300 individuato con parte dei mappali 72 del foglio 123 e 194 del foglio 124, NCT del Comune di Bologna.
Art. 2
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad acquisire dal Comune di Bologna il diritto di superficie novantanovennale, rinnovabile, l'area di mq 5,980 fondiari, situata in Viale della Fiera, individuata con parte dei mappali 9 e 72 del foglio 123 e 3 - 9 194 del foglio 124, NCT del Comune di Bologna, sulla quale fare luogo alla realizzazione di un edificio direzionale per ospitare organi e servizi regionali per complessivi mq 9.500 di superficie utile.
Art. 3
1. La Regione è autorizzata a stipulare specifica convenzione urbanistica con il Comune di Bologna per la sistemazione delle aree corrispondenti agli standards di verde pubblico, utilizzando e cedendo al Comune di Bologna anche l'area di mq 3.370 di cui all'art. 1, nonché al recupero della quota di parcheggio pubblico che si renderà indisponibile a seguito della costruzione del nuovo edificio sull'area di cui all'art. 2.
Art. 4
1. La Regione è autorizzata ad acquistare dalla Società Finanziaria Fiere una quota di comproprietà della centrale termofrigorifera della zona fieristica, per il condizionamento estivo ed invernale del nuovo edificio.
Art. 5
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte a favore del Capitolo 04270 del bilancio regionale, in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 aprile 1990

Espandi Indice