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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1990, n. 32

ASSUNZIONE PRO-PARTE DEGLI ONERI ANNUI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LA PATATA" DI BUDRIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 24 aprile 1990

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad erogare annualmente al "Centro di documentazione per la patata", contributi destinati a:
a) coprire quota parte delle spese di funzionamento;
b) contribuire alle attività del Centro con particolare riferimento alle iniziative di documentazione, studio e raccolta di materiali e rilevazione di dati sulla coltura della patata, alla organizzazione di incontri, seminari e manifestazioni promozionali nonché alla collaborazione alle iniziative finalizzate alla diffusione ed al recepimento delle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche.
2. Per l'esercizio 1990 i contributi sono determinati in complessive Lire 70.000.000, di cui:
a) Lire 30.000.000 destinati a coprire le spese di cui al punto a) del comma precedente;
b) Lire 40.000.000 destinati a coprire le spese relative alle attività di cui al punto b) del comma precedente.
3. L'erogazione dei contributi relativi di esercizio 1990, viene disposta dalla Giunta regionale, come segue:
a) Lire 30.000.000, per le spese di cui al punto a) del primo comma, in unica soluzione all'entrata in vigore della presente legge;
b) Lire 28.000.000, per le spese di cui al punto b) del primo comma, all'entrata in vigore della presente legge e previa approvazione da parte della Giunta regionale di apposito programma operativo, presentato dal Centro;
c) Lire 12.000.000, a saldo di eventuale conguaglio, contestualmente alla approvazione del rendiconto dell'attività programmata.
3. L'entità dei contributi annuali, per gli esercizi successivi al 1990, sarà determinata dalla legge annuale di bilancio a norma di quanto previsto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 2
1. I contributi di cui all'art. 1, per gli esercizi successivi al 1990, verranno erogati secondo le seguenti modalità:
a) in unica soluzione per quanto concerne il contributo di funzionamento;
b) acconto del 70%, ad approvazione da parte della Giunta del programma operativo presentato dal Centro, per quanto concerne il contributo per l'attività da svolgersi nell'esercizio di riferimento;
c) saldo del 30%, ovvero la minor somma, ad approvazione del rendiconto dell'attività svolta. L'approvazione del rendiconto costituisce condizione per la erogazione dei contributi relativi all'attività del Centro, riferita all'esercizio successivo.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge per l'esercizio 1990, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo 86610 del bilancio di previsione per l'esercizio 1990, secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 1 dell'elenco n. 7 allegato alla legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno collocati nell'ambito del programma 03 "Ortofruttiviticoltura e colture industriali", Settore 02 "Agricoltura e Alimentazione" Sezione 3ª - "Attività produttive" e che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio per l'esercizio 1990, a norma di quanto disposto dall'art 11, 1° comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 aprile 1990.

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