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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 30 aprile 1990

Art. 4
Concessione, usabilità e prescrizioni igienico - sanitarie
1. La concessione edilizia relativa alle strutture, di cui al presente Titolo, stabilisce specifiche prescrizioni, formanti parti integranti di essa, relative ai livelli di sicurezza, protezione ambientale, acustica ed ai livelli di accessibilità e mobilità. Qualora la complessità delle misure da attuare lo richieda, il Comune può richiedere la stipulazione di apposita convenzione.
2. Il rispetto delle prescrizioni previste dal comma 1 è altresì condizione per il rilascio del certificato di usabilità.
3. I particolare, le strutture di cui all'art. 2 dovranno possedere requisiti tali da non procurare danno uditivo agli utenti ed inquinamento acustico esterno. Dovrà essere, altresì, contenuta l'intensità dell'emissione sonora alla fonte specie per le strutture di cui al comma 5 dell'art. 2.
4. La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà in apposita direttiva i criteri applicativi della presente legge e in particolare quelli relativi alla difesa dall'inquinamento acustico a cui i Comuni dovranno attenersi nell'adeguare i rispettivi regolamenti comunali d' igiene, con facoltà, per le autorità sanitarie locali, di adattare tali criteri a determinate situazioni oggettive.

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