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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 30 aprile 1990

Art. 6
Consulta e Comitato tecnico Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza
1. Sono istituiti la Consulta e il Comitato tecnico - Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza, rispettivamente quale strumento di raccordo delle politiche della Regione e degli Enti locali e quale organo tecnico consultivo della Regione e degli Enti locali in materia di sicurezza, circolazione, educazione e formazione.
2. La Consulta regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, ed è inoltre composta dai Presidenti delle Province e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e del Comune di Rimini o da un Assessore da essi delegato, nonchè dal Presidente del Circondario di Rimini o dal componente dell'Ufficio di presidenza da esso delegato. La Consulta ha compiti di proposta, di informazione e di consulenza.
3. Il Comitato tecnico - Osservatorio è composto da funzionari degli Assessorati regionali, da rappresentanti di Amministraizoni comunali e provinciali, da esperti e tecnici del settore, da rappresentanti di enti e associazioni interessati alle tamatiche dell'educazione stradale e della sicurezza. Esso è presieduto da uno dei funzionari regionali componenti, appositamenti incaricato. Alla nomina dei componenti e del Presidente provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato tecnico spettano ai componenti i compensi previsti dalla LR 18 marzo 1985, n. 8.

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