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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 30 aprile 1990

Titolo II
INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE
Art. 6
Consulta e Comitato tecnico Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza
1. Sono istituiti la Consulta e il Comitato tecnico - Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza, rispettivamente quale strumento di raccordo delle politiche della Regione e degli Enti locali e quale organo tecnico consultivo della Regione e degli Enti locali in materia di sicurezza, circolazione, educazione e formazione.
2. La Consulta regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, ed è inoltre composta dai Presidenti delle Province e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e del Comune di Rimini o da un Assessore da essi delegato, nonchè dal Presidente del Circondario di Rimini o dal componente dell'Ufficio di presidenza da esso delegato. La Consulta ha compiti di proposta, di informazione e di consulenza.
3. Il Comitato tecnico - Osservatorio è composto da funzionari degli Assessorati regionali, da rappresentanti di Amministraizoni comunali e provinciali, da esperti e tecnici del settore, da rappresentanti di enti e associazioni interessati alle tamatiche dell'educazione stradale e della sicurezza. Esso è presieduto da uno dei funzionari regionali componenti, appositamenti incaricato. Alla nomina dei componenti e del Presidente provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato tecnico spettano ai componenti i compensi previsti dalla LR 18 marzo 1985, n. 8.
Art. 7
Norme relative alla gestione
1. I Comuni con proprio regolamento stabiliscono i tempi e le modalità di apertura delle strutture di cui alla presente legge, anche in modo differenziatoin funzione della tipologia, dell'uso permanente o stagionale, della tipologia d' utenza.
2. I Comuni possono, in tale ambito, fissare l'anticipazione dell'orario di apertura delle discoteche, sale da ballo e similari alle ore 22.00, ove non disposto anteriormente.
Art. 8
Interventi per i servizi di trasporto
1. La Regione promuove l'attivazione da parte degli Enti locali ovvero da parte dei gestori delle discoteche, sale da ballo e similari, in forma singola o associata, o mediante apposita convenzione con gli stessi Enti locali, di servizi speciali di trasporto collettivo in orario notturno.
2. La Giunta regionale, previa deliberazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per tali servizi, provvede alla loro erogazione in misura non superiore al 10% del costo di esercizio.
Art. 9
Contributi per la riduzione dell'inquinamento acustico
1. Gli interventi nelle discoteche, sale da ballo e similari esistenti, su tutto il territorio regionale, e finalizzati:
a) all'abbattimento dei rischi di danno uditivo per gli utenti;
b) all'abbattimento dell'inquinamento acustico all'esterno, privilegiando l'uso di bariere arboree in funzione fono - assorbente;
c) alla suddivisione degli spazi interni anche per attività ricreativo - culturali e per spazi di conversazione; beneficiano di un contributo in conto capitale, ai sensi della LR 6 luglio 1984, n. 38, concernente, tra l'altro, norme di finanziamento per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica, non superiore al 15% dei costi documentati, a condizione che l'importo di spesa complessivo, per dette opere, superi i 50 milioni di lire.
Art. 10
Limiti orari alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche
1. Nei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 32, del DM 4 agosto 1988, n. 375, sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle 2 alle 7.
2. la disposizione di cui al comma 1 diventa obbligatoria il 180o giorno dalla entrata in vigore della presente legge, qualora entro tale data non siano divenuti obbligatori i decreti ministeriali di cui agli artt. 17 e 25 della Legge 18 marzo 1988, n. 111 Sito esterno, concernente, tra l'altro, norme sulla sicurezza stradale.

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