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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO

Art. 10
Limiti orari alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche
1. Nei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 32, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle 2 alle 7.
2. La disposizione di cui al comma 1 diventa obbligatoria il 180° giorno dalla entrata in vigore della presente legge, qualora entro tale data non siano divenuti obbligatori i decreti ministeriali di cui agli artt. 17 e 25 della legge 18 marzo 1988, n. 111 Sito esterno, concernente, tra l'altro, norme sulla sicurezza stradale.

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