LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Verifica dello stato di attuazione delle norme
1. Entro 730 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure previste dalla legge stessa, formulando sulla base di essa le proposte più opportune.