Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO

Art. 2
Programmazione delle strutture
1. I piani infraregionali di cui all'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, concernente disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale, devono individuare le strutture esistenti aventi rilevanza sovracomunale destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero, nonché fornire indicazioni anche di carattere localizzativo per i nuovi impianti.
2. I Comuni, nel piano regolatore o mediante variante, individuano gli spazi da destinare allo spettacolo, allo sport e al tempo libero, con particolare riferimento a quelli a forte concorso di pubblico. Si considerano in ogni caso tali le strutture individuate ai sensi del comma 1.
3. Le zone relative, da classificare come zone omogenee D ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, concernente la tutela e l'uso del territorio, sono scelte tenuto conto delle caratteristiche ambientali, dei livelli di accessibilità e della dotazione dei servizi pubblici urbani.
4. Gli standards urbanistici devono essere stabiliti in misura pari al doppio di quelli indicati al quarto comma dell'art. 46 della L.R. n. 47 del 1978 come sostituito dall'art. 39 della L.R. 29 marzo 1980, n. 23, per gli insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali, con possibilità di una diversa distribuzione interna.
5. Specifiche zonizzazioni possono individuare sottozone relative allo sport-spettacolo, parchi di divertimento, teatri, auditori, arene, discoteche, sale da ballo e similari, assegnando livelli diversi di dotazione di standards, ma comunque mai inferiori a quelli indicati al comma 4.
6. I piani regolatori comunali individuano altresì le aree per le manifestazioni all'aperto, dettandone gli standards d'uso in funzione della localizzazione.
7. Particolari limitazioni possono essere dettate per le infrastrutture ricadenti nelle zone omogenee A o in siti di particolare valore ambientale ovvero gravate da specifiche norme di tutela.
8. I Comuni possono, infine, individuare i perimetri delle zone del silenzio ove per le particolari caratteristiche dei luoghi e delle funzioni nei medesimi esercitate non sono ammesse attività rumorose.
9. Sono comunque incluse in detti perimetri le aree ospedaliere, le aree scolastiche e le zone cimiteriali.

Espandi Indice