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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO

Art. 7
Norme relative alla gestione
1. I Comuni con proprio regolamento stabiliscono i tempi e le modalità di apertura delle strutture di cui alla presente legge, anche in modo differenziato in funzione della tipologia, dell'uso permanente o stagionale, della tipologia d'utenza.
2. I Comuni possono, in tale ambito, fissare l'anticipazione dell'orario di apertura delle discoteche, sale da ballo e similari alle ore 22.00, ove non disposto anteriormente.

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