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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO

Art. 8
Interventi per i servizi di trasporto
1. La Regione promuove l'attivazione da parte degli enti locali ovvero da parte dei gestori delle discoteche, sale da ballo e similari, in forma singola o associata, o mediante apposita convenzione con gli stessi enti locali, di servizi speciali di trasporto collettivo in orario notturno.
2. La Giunta regionale, previa deliberazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per tali servizi, provvede alla loro erogazione in misura non superiore al 10% del costo di esercizio.

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