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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO

Art. 9
Contributi per la riduzione dell'inquinamento acustico
1. Gli interventi nelle discoteche, sale da ballo e similari esistenti, su tutto il territorio regionale, e finalizzati:
a) all'abbattimento dei rischi di danno uditivo per gli utenti;
b) all'abbattimento dell'inquinamento acustico all'esterno, privilegiando l'uso di barriere arboree in funzione fono- assorbente;
c) alla suddivisione degli spazi interni anche per attività ricreativo-culturali e per spazi di conversazione; beneficiano di un contributo in conto capitale, ai sensi della L.R. 6 luglio 1984, n. 38, concernente, tra l'altro, norme di finanziamento per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica, non superiore al 15% dei costi documentati, a condizione che l'importo di spesa complessivo, per dette opere, superi i 50 milioni di lire.

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