LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 36
CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Legge di cesstata applicazione per esaurita efficacia temporale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 30 aprile 1990
Art. 5
1. Per la realizzazione di quanto previsto dalla lette. e) del comma 1 dell'art. 2 sono istituite quattro borse di studio per ogni facoltà dell'Università di Ferrara, dell'importo di Lire 5.000.000 ciascuna, anche a favore di studenti e laureati stranieri.
2. Condizione per concorrere all'assegnazione è aver conseguito il diploma di laurea, con un punteggio non inferiore a 105/110.
3. La composizione delle Commissioni giudicatrici e le modalità di selezione saranno fissate da ciascun Consiglio di facoltà.