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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 1
Campo di applicazione e durata
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, come modificata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 426 Sito esterno, gli istituti giuridici ed economici risultati dall'accordo nazionale relativo al triennio 1988/ 1990, riguardante il personale dipendente dalle Regioni a Statuto ordinario, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari.
2. Salvo quando diversamente stabilito in modo esplicito dai singoli articoli per particolari istituti contrattuali, gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1o gennaio 1988, agli effetti economici decorrono dall'1 luglio 1988.
3. Ai fini della presente legge, con la locuzione " Enti" si intende fare riferimento alla Regione Emilia - Romagna, agli Enti pubblici non economici dalla stessa dipendenti, ivi compresi gli Istituti autonomi per le case popolari.

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