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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 19
Trattamento di missione
1.
All'art. 5, L. R. 20 marzo 1989, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
" Al personale in missione adibito ad attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e ad opere di intervento svolte dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi nell'impossibilità di fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, è corrisposta una indennità forfettaria giornaliera pari a Lire 20.000, al netto delle ritenute, in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto. ".

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