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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 2
Rapporti con l'utenza
1. Allo scopo di perseguire l'ottimizzazione nell'erogazione dei servizi, gli Enti assumono come obiettivi fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza. A tal fine gli Enti istituiscono apposite strutture organizzative finalizzate alla tutela degli interessi degli utenti.
2. A tale quadro gli Enti predispongono, sentite le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali determinate dall'art. 2 del DM 30 marzo 1989, appositi progetti da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo approvato con la presente legge, finalizzata ad assicurare condizioni di massima trasparenza, informazioni a favore degli utenti, nonchè la riconoscibilità degli addetti alle strutture organizzative. Sono privilegiati interventi rivolti:
a) alla semplificazione della modulistica e alla riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazione, anche in applicazione della normativa vigente in materia di autocertificazione;
b) all'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso all'utenza anche nelle ore pomeridiane, laddove gli Enti ne ravvisino la necessità in relazione alle esigenze degli utenti;
c) al collegamento tra amministrazioni e all'unificazione degli adempimenti che agevolino il rapporto con gli utenti;
d) alla creazione ed al miglioramento di strutture di ricezione degli utenti, eliminando le barriere architettoniche ed adottando soluzioni atte e facilitare l'accesso alle informazioni ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;
e) alla formazione professionale del personale addetto alle strutture organizzative di cui al comma 1, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione aziendale, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazooni fornite, anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui al comma 2, nonchè con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimazione dei processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

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