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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 3
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi del DPR 23 agosto 1988, n. 395 Sito esterno, per quanto di competenza di ciascun Ente, i servizi da considerarsi essenziali per gli Enti del comparto sono i seguenti:
a) servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della pubblica incolumità;
d) raccolta e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali dovranno garantirsi, secondo le modalità di cui all'art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni, indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati;
a) servizio relativo alle consultazioni referendarie, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni;
b) servizio attinente ai centri zootecnici, limitatamente all'intervento igienico - sanitario o di vitto per gli animali custoditi;
c) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti e alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
d) servizio attienente alla protezione civile, con prestazioni ridotte anche attraverso il personale in reperibilità;
e) servizio di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d' acqua e dei bacini idrografici.
3. Le prestazioni di cui alle lettere c), d) ed e), sono garantite in quegli Enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

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