Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 30
Ordinamento professionale
1. L'ordinamento professionale del personale appartenente agli Enti è disciplinato per aree di attività articolate in qualifiche funzionali e in profili professionali.
2. Le aree sono istituite ed articolate, previa contrattazione aziendale, con atto della Giunta regionale per l'ordinamento della Amministrazione regionale e con provvedimento dei competenti organi statutari per gli altri Enti.
3. Le disposizioni di cui allà rt. 32 dell'accordo di comparto e le tabelle ivi indicate costituiscono linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.
4. Qualora, a seguito della definizione delle aree di attività, sia necessario rivedere la definizione dei profili professionali, si provvede secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
5. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità tra profili professionali ascritti ad una stessa qualifica funzionale, salvo che il profilo professionale o la specifica figura professionale escluda la intercambiabilità, per i contenuti o i titoli professionali, che specificatamente li definiscono, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno.

Espandi Indice