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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 32
Livello economico differenziato
1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalità nell'ambito delle qualifiche funzionali comprese fra la prima e la settima.
2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al quaranta per cento della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.
3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di Lire 1.900.000 annue lorde.
4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche funzionali indicate al comma 1, con le procedure indicate nell'art. 33, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente: 1a qualifica funzionale 25% 2a qualifica funzionale 25% 3a qualifica funzionale 45% 4a qualifica funzionale 60% 5a qualifica funzionale 30% 6a qualifica funzionale 60% 7a qualifica funzionale 20%
5. Il livello economico differenziato non è attribuito al personale di cui al comma 1 dell'art. 31 e tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

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