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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 33
Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato
1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nel comma 1 dell'art. 32 in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.
2. La selezione di cui al comma 2 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali, e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.
3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1o ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorchè la selezione sia terminata successivamente.
4. Le selezioni successive avvengono anualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 32.

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