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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 35
Orario di servizio dei dirigenti
1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.
2. Il dirigente è a disposizione dell'Ente oltre l'orario di servizio per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

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