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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 36
Indennità di funzione
1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all' incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo coefficienti varianti da 0,1 a 1.
2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal comma 1.
3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.
4. I massimi organi deliberativi degli Enti determinano, in via preventiva, i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni, garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.
5. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti autonomi per le case popolari, adottano i provvedimenti di cui al comma 4 sulla base di direttive impartite dalla Giunta regionale al fine di garantire la omogeneità dei criteri e della disciplina nella materia; i predetti provvedimenti sono sottoposti al controllo anche di merito da parte dell'organo a ciò preposto.
6. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.
7. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1o ottobre 1990. Fino a tale data il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dalle lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, nonchè gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

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