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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 37
Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali
1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo - contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.
2. I dirigenti sono responsabili, in particolare, dell' osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e dell'orario di lavoro e delgi adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.

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