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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 38
Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi
1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti nell'ambito del Fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso. A tal fine gli Enti, in relazione alla specificità del proprio ordinamento, adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza.
2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti con accordo a livello aziendale, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonchè i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

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