Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 4
Prestazioni indispensabili e contigenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1. Ai fini di cui all'art. 3, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato a livello regionale, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono individuati:
a) le qualifiche e le professionalità nell'ambito delle quali sono determinati i contigenti di personale da esonerare dallo sciopere per garantire, senza il ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali;
b) i criteri per la determinazione dei contigenti distinti per qualifiche e professionalità.
2. La quantificazione dei contigenti numerici di cui alla lett. b) del comma 1, è effettuata con accordo aziendale, entro 15 giorni dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 1 e comunque prima di ogni altra trattativa decentrata.
3. In conformità agli accordi di cui ai commi 1 e 2 gli Enti individuano, in occasione di ciascuno sciopere che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio, comunicandoli 5 giorni prima della data di effettuazione delle sciopero alle Organizzazioni sindacali aziendali ed ai singoli interessati. Il dipendente individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che verrà concessa nel caso sia possibile.
4. Gli accordi decentrati di cui al presente articoli hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge; nelle more della definizione dei suddetti accordi i servizi pubblici essenziali vengono comunque assicurati.

Espandi Indice