LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990
Art. 40
Retribuzione individuale di anzianità
1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, a favore del personale che abbia prestato servizio nel periodo 1o gennaio 1987 - 31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I | Lire 198.000 |
Qualifica II | Lire 216.000 |
Qualifica III | Lire 234.000 |
Qualifica IV | Lire 267.000 |
Qualifica V | Lire 312.000 |
Qualifica VI | Lire 330.000 |
Qualifica VII | Lire 384.000 |
Qualifica VIII | Lire 518.000 |
Qualifica I dirigenziale | Lire 672.000 |
Qualifica II dirigenziale | Lire 840.000. |
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1o gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988, detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1o gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art 32 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.