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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 40
Retribuzione individuale di anzianità
1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, a favore del personale che abbia prestato servizio nel periodo 1o gennaio 1987 - 31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I Lire 198.000
Qualifica II Lire 216.000
Qualifica III Lire 234.000
Qualifica IV Lire 267.000
Qualifica V Lire 312.000
Qualifica VI Lire 330.000
Qualifica VII Lire 384.000
Qualifica VIII Lire 518.000
Qualifica I dirigenziale Lire 672.000
Qualifica II dirigenziale Lire 840.000.
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1o gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988, detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1o gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art 32 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.

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