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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 41
Trattamento economico accessorio
1. L'indennità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, è incrementata di Lire 400.000 annue lorde, a decorrere dal 1o ottobre 1990.
2. L'indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, è incrementata di Lire 500.000 annue lorde a decorrere dal 1o ottobre 1990. Tale indennità è corrisposta secondo le modalità previste dalla norma indicata, in via alternativa, per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.
3. Al personale docente in servizio presso i Centri di formazione professionale che svolga attività di insegnamento in aula o di laboratorio per un periodo non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, compete una indennità pari a Lire 850.000 annue lorde a decorrere dal 1o ottobre 1990.
4. L'indennità di rischio da radiazioni è attribuita nelle ipotesi, secondo i criteri e nella misura indicati dall'art 43 dell'Accordo nazionale di comparto.

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