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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 42
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare per sospensione dalla qualifica, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi e infine sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
2. In ottomperanza a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dall'art. 39, al personale con diritto a pensione, cessato dal servizio, nel periodo di vigenza contrattuale.

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