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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1990, n. 44

CREDITO AGRARIO DI CONDUZIONE CON PROVVISTA IN VALUTA ESTERA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 14 giugno 1990

Art. 1
1. Per la erogazione, da parte di Istituti esercenti il credito agrario, di prestiti di conduzione con fondi rivenienti da provvista in valuta estera a favore di imprenditori agricoli singoli od associati e di cooperative agricole, la Regione è autorizzata a concedere un contributo a garanzia del rischio di cambio.
2. Il contributo è concesso dalla Giunta regionale, nel limite massimo di due punti percentuali in ragione d'anno ed è destinato alla copertura dell'onere derivante dalla variazione fra il cambio del giorno di acquisizione della provvista estera, quale evidenziato nel contratto di prestito, e quello del giorno di acquisto della valuta necessaria per il rimborso del capitale.
3. Il limite massimo del contributo regionale di cui al comma 2 è elevato a quattro punti percentuali in ragione d' anno per i prestiti concessi ad imprenditori e cooperative agricole operanti in zone montane e collinari delimitate ai sensi delle Leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 27 dicembre 1977, n. 984.
4. Qualora la variazione del cambio comporti un onere superiore al 2% in ragione d'anno od al 4% per le zone collinari e montane, l'eccedenza sarà posta a carico del beneficiario.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi per i prestiti di cui all'art. 2, n. 1, della Legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno e sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 Sito esterno.

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