Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1990, n. 44

CREDITO AGRARIO DI CONDUZIONE CON PROVVISTA IN VALUTA ESTERA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 14 giugno 1990

Art. 2
1. Ai fini della attuazione della presente legge, i rapporti fra la Regione Emilia-Romagna e gli Istituti di credito autorizzati saranno regolati da apposite convenzioni, sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Le suddette convenzioni potranno essere integrate da accordi definiti fra gli Istituti di credito e gli organismi associativi degli imprenditori agricoli.
2. La Giunta regionale dispone annualmente la assegnazione e l'accredito a ciascun Istituto convenzionato della quota spettante del fondo regionale destinato all'intervento agevolativo di cui alla presente legge; essa provvede altresì alla liquidazione definitiva del concorso regionale sulla base dei rendiconti prodotti dagli Istituti di credito convenzionati.

Espandi Indice