LEGGE REGIONALE 9 giugno 1990, n. 44
CREDITO AGRARIO DI CONDUZIONE CON PROVVISTA IN VALUTA ESTERA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 14 giugno 1990
Art. 3
1. I prestiti verranno erogati dagli Istituti di credito agli imprenditori agricoli singoli o associati ed alle cooperative sulla base di nulla-osta che verranno emessi dagli Enti delegati di cui alla LR 28 agosto 1983, n. 34.
2. Agli Enti delegati predetti verrà data comunicazione preventiva delle disponibilità di concorso regionale nonché della suddivisione delle stesse fra gli Istituti di credito convenzionati.