LEGGE REGIONALE 9 giugno 1990, n. 44
CREDITO AGRARIO DI CONDUZIONE CON PROVVISTA IN VALUTA ESTERA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 14 giugno 1990
Art. 4
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, la cui applicazione decorrerà dall'esercizio finanziario 1990, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato del finanziamento necessario mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvato della legge finanziaria regionale per lo stesso esercizio a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.