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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1990, n. 44

CREDITO AGRARIO DI CONDUZIONE CON PROVVISTA IN VALUTA ESTERA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 14 giugno 1990

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la erogazione, da parte di Istituti esercenti il credito agrario, di prestiti di conduzione con fondi rivenienti da provvista in valuta estera a favore di imprenditori agricoli singoli od associati e di cooperative agricole, la Regione è autorizzata a concedere un contributo a garanzia del rischio di cambio.
2. Il contributo è concesso dalla Giunta regionale, nel limite massimo di due punti percentuali in ragione d'anno ed è destinato alla copertura dell'onere derivante dalla variazione fra il cambio del giorno di acquisizione della provvista estera, quale evidenziato nel contratto di prestito, e quello del giorno di acquisto della valuta necessaria per il rimborso del capitale.
3. Il limite massimo del contributo regionale di cui al comma 2 è elevato a quattro punti percentuali in ragione d' anno per i prestiti concessi ad imprenditori e cooperative agricole operanti in zone montane e collinari delimitate ai sensi delle Leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 27 dicembre 1977, n. 984.
4. Qualora la variazione del cambio comporti un onere superiore al 2% in ragione d'anno od al 4% per le zone collinari e montane, l'eccedenza sarà posta a carico del beneficiario.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi per i prestiti di cui all'art. 2, n. 1, della Legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno e sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 Sito esterno.
Art. 2
1. Ai fini della attuazione della presente legge, i rapporti fra la Regione Emilia-Romagna e gli Istituti di credito autorizzati saranno regolati da apposite convenzioni, sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Le suddette convenzioni potranno essere integrate da accordi definiti fra gli Istituti di credito e gli organismi associativi degli imprenditori agricoli.
2. La Giunta regionale dispone annualmente la assegnazione e l'accredito a ciascun Istituto convenzionato della quota spettante del fondo regionale destinato all'intervento agevolativo di cui alla presente legge; essa provvede altresì alla liquidazione definitiva del concorso regionale sulla base dei rendiconti prodotti dagli Istituti di credito convenzionati.
Art. 3
1. I prestiti verranno erogati dagli Istituti di credito agli imprenditori agricoli singoli o associati ed alle cooperative sulla base di nulla-osta che verranno emessi dagli Enti delegati di cui alla LR 28 agosto 1983, n. 34.
2. Agli Enti delegati predetti verrà data comunicazione preventiva delle disponibilità di concorso regionale nonché della suddivisione delle stesse fra gli Istituti di credito convenzionati.
Art. 4
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, la cui applicazione decorrerà dall'esercizio finanziario 1990, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato del finanziamento necessario mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvato della legge finanziaria regionale per lo stesso esercizio a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 giugno 1990

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