Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1990, n. 45

REVISIONE DELLA DOTAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI FINO ALLA QUINTA COMPRESA E CONSEGUENTI NORME DI INQUADRAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 6 agosto 1990

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44
Art. 2 - Accesso ai posti della quarta qualifica funzionale
Art. 3 - Accesso ai posti della quinta qualifica funzionale
Art. 4 - Assegnazione alle strutture organizzative regionali
Art. 5 - Norma finale
Art. 6 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44
1. Nell'articolo 27 della L. R. 18 agosto 1984, n. 44 sono apportate le seguenti variazioni:
a) per la terza quelifica funzionale il numero dei posti fissato in 338 unità è modificato in 318 unità;
b) per la quarta qualifica funzionale il numero dei posti fissato in 926 unità è modificata in 538 unità;
c) per la quinta qualifica funzionale il numero dei posti fissato in 352 unità è modificato in 742 unità.
2. Sono fatte salve le ulteriori detrazioni alla dotazione organica delle qualifiche funzionali previste dall'art. 16 della LR 14 gennaio 1989, n. 1, al verificarsi della condizione ivi prevista, nonchè le detrazioni previste dall'art. 23 della LR 6 giugno 1989, n. 20, al verificarsi delle condizioni della stessa legge previste.
3.
L'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44, in conseguenza delle variazioni introdoitte dal comma 1 e subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nel commma 2, è così sostituito:
" Art. 27
Dotazione organica
1. La dotazione organica complessiva del personale del ruolo regionale viene fissata in 4602 unità, così ripartite tra le qualifiche funzionali:
prima posti n. 0
seconda posti n. 37
terza posti n. 305
quarta posti n. 504
quinta posti n. 674
sesta posti n. 938
settima posti n. 750
ottava posti n. 890
prima dirigenziale posti n. 378
seconda dirigenziale posti n. 126 ".
4. I posti fissati per la quinta qualifica funzionale al primo comma del presente articolo sono in particolare destinati anche alle Aziende per il diritto allo studio universitario e vanno ad aumentare la dotazione organica di ciascuna di esse nella misura qui di seguito indicata:
Azienda per il diritto allo studio universitario di: posti della V qualifica funzionale
da a
Bologna 53 75
Modena 0 4
Parma 21 31
Ferrara 1 5
5. I posti fissati per la quinta qualifica funzionale dell'Azienda regionale per la navigazione interna all'art 14 della LR 14 gennaio 1989, n. 1, sono aumentati da 55 a 63.
6. I posti fissati per la quinta qualifica funzionale del Circondario di Rimini all'art. 19 della LR 6 giugno 1989, n. 20, sono aumentati da 13 a 23.
Art. 2
Accesso ai posti della quarta qualifica funzionale
1. Fermo restando quanto disposto in via generale dall'art. 5 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, in sede di prima copertura dei posti della quarta qualifica funzionale assegnati alle portinerie, all'anticamera della Presidenza della Giunta e al servizio all'aula del Consiglio, si provvede attraverso un corso - concorso interno per la qualificazione del personale allo svolgimento delle specifiche mansioni richieste per i posti sopra indicati.
2. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, con proprio provvedimento, individua le strutture di portineria alle quali assegnare posti della quarta qualifica funzionale, determina il numero dei posti attribuiti a ciascuna di esse, fissa il contenuto delle masioni relative e le modalità di svolgimento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione circa la definizione delle qualifiche funzionali e la conseguente determinazione dei profili professionali. Con appositi provvedimenti, adottati in conformità alla medesima normativa, la Giunta, sentite le Organizzazioni sindacali, fissa altresì i posti della quarta qualifica funzionale per l'anticamera della Presidenza della Giunta e- sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio - per il servizio all'aula del Consiglio, e stabilisce il contenuto e le modalità di svolgimento delle relative masioni.
3. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, delibera con apposito bando i titoli di ammissione, le caratteristiche e le modalità di svolgimento del corsoconcorso, nonchè i titoli e i criteri di valutazione per la formulazione delle relative graduatorie, fermo restando che potrà essere ammesso al corso - concorso soltanto il personale del ruolo regionale che sia inquadrato, alla data di scadenza per la presentazione delle domande per partecipare al corso - concorso, nelle qualifiche ausiliarie, e abbia maturato in dette qualifiche una anzianità non inferiore a quattro anni, ridotti a due se trattasi di servizio reso nella terza qualifica funzionale.
Art. 3
Accesso ai posti della quinta qualifica funzionale
1. I posti della quinta qualifica funzionale che risultano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto dell'aumento della dotazione organica disposta all'art. 1, sono attribuiti alla predetta data per inquadramento al personale del ruolo regionale di qualifica funzionale inferiore che sia in possesso delle mansioni proprie dei posti da ricoprire alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia già svolto positivamente le medesime mansioni, in modo prevalente ed in via continuativa per un periodo non inferiore ad un anno dalla predetta data.
2. Per l'inquadramento nella predetta qualifica oltre alle condizioni indicate nel precedente comma si richiede il requisito dell'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, ridotti a due se trattasi di servizio reso nella quarta qualifica funzionale.
3. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, con proprio provvedimento individua i profili professionali e le mansioni dei posti istituiti con la presente legge in aumento della dotazione organica della quinta qualifica funzionale; con lo stesso provvedimento accerta e, ove necessario, ridefinisce i profili professionali e le mansioni dei posti già istituiti di detta qualifica che risultano vacanti. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione circa la definizione delle qualifiche funzionali e la conseguente determinazione dei profili professionali e del mansionario.
4. La Giunta costituisce una Commissione tecnica di accertamento la quale, nel rispetto dei criteri e delle modalità determinate dalla Giunta stessa d' intesa con le Organizzazioni sindacali, ha il compito di presiedere alle operazioni del concorso interno per titoli e/o prova di idoneità di cui ai commi 1 e 2 per la copertura dei posti di cui al comma 3; in particolare la Commissione provvede:
a) ad individuare il personale di qualifica inferiore alla quinta qualifica funzionale che - in possesso del requisito della funzionalità fissato al comma 2 - svolga mansioni proprie dei posti di nuova istituzione e di quelli comunque vacanti di cui al comma 3;
b) ad accertare per ciascun interessato lo svolgimento effettivo in modo prevalente ed in via continuativa di masioni della quinta qualifica funzionale per un periodo non inferiore ad un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) ad accertare il positivo esercizio delle mansioni stesse da comprovare in base a titoli e a adeguata prova di idoneità.
5. La Giunta disciplina le modalità di informazione circa l'attività della Commissione, con apposito protocollo sottoscritto con le organizzazioni sindacali.
6. I posti della quinta qualifica funzionale che risulteranno ancora vacanti dopo l'inquadramento disciplinato dal presente articolo, sono attribuiti a seguito di corsoconcorso interno per la qualificazione del personale allo svolgimento delle specifiche mansioni richieste per i posti da ricoprire.
7. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, delibera inoltre, con apposito bando, i titoli di ammissione, le caratteristiche, le modalità di svolgimento, il numero dei posti del corso - concorso, nonchè i titoli e i criteri di valutazione per la formulazione delle relative graduatorie, fermo restando che potrà essere ammesso al corso - concorso soltanto il personale del ruolo regionale che sia inquadrato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda per partecipare al corso - concorso, nella quarta qualifica funzionale ed abbia maturato in detta qualifica una anzianità non infeiore a due anni.
8. Esauriti gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, l'accesso ai posti dei profili della quinta qualifica funzionale è attuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 4
Assegnazione alle strutture organizzative regionali
1. Il personale delle qualifiche funzionali addetto ai servizi di carattere generale, e non assegnato ad una delle strutture organizzative regionali di cui agli articoli 4 e 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni, è attribuito al Servizio Provvedditorato secondo le competenze determinate ai sensi dell'art. 2 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
Art. 5
Norma finale
1. Il personale ancora inquadrato nella terza o nella quarta qualifica funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo l'espletamento degli inquadramenti di cui al primo comma del precedente art. 3, mantiene il proprio inquadramento anche in soprannumero, ove ciò risulti necessario, per effetto della riduzione dei posti di dotazione organica di dette qualifiche, disposto dall'art. 1.
2. Con provvedimento della Giunta regionale verrà accertato l'eventuale numero delle posizioni in soprannumero e, sentite le Organizzazioni sindacali, definiti i criteri di anzianità, per individuare il personale da collocare in tali posti.
3. Il numero del personale con rapporto di pubblico impiego inquadrato nei ruoli regionaloi, non potrà comunque superare il numero complessivo dei posti della dotazione organica regionale fissato dalle vigenti disposizioni.
4. L'inquadramento nella quarta e nella quinta qualifica funzionale ai sensi degli articoli 2 e 3 è subordinato al possesso, da parte del personale interessato, dal titolo di studio e della eventuale qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa per l'accesso ai posti delle qualifiche sopraindicate.
Art. 6
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa iscritti sui Capitoli 02220, n. 00250, n. 04080 e n. 41977 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1990 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

Espandi Indice