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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 50

ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DI QUELLA ERARIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 5 dicembre 1990

Art. 1
Tassa automobilistica regionale(1)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 e relativamente ai periodi fissi successivi a tale data, l'importo della tassa automobilistica regionale di cui all'art. 4 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, così come sostituito dall'art. 5 della Legge 14 giugno 1990, n. 158 Sito esterno, recante norme in materia di autonomia impositiva delle Regioni, è determinato nella misura del 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinato dallo Stato per l'anno 1990.
2. L'ammontare complessivo della tassa erariale di cui al comma 1 si determina operando la differenza tra l'importo della tassa automobilistica complessivamente dovuta e l'importo della tassa automobilistica regionale, entrambe in vigore nell'anno 1990.

Note del Redattore:

La materia è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 Sito esterno (articoli dal 23 al 27) di attuazione dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno.

Si veda anche la L.R. 6 novembre 1998, n. 37.

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